In Svizzera la vendita di terreni è soggetta all’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Questa tassa viene applicata sul guadagno derivante dalla vendita di terreni o immobili. Le disposizioni precise possono variare a seconda del cantone.
Di norma, il venditore è responsabile del pagamento dell’imposta sulle plusvalenze. Egli è tenuto a dichiarare il guadagno realizzato e a versare l’imposta dovuta.
Tuttavia, l’ufficio fiscale può richiedere l’imposta sul guadagno immobiliare al nuovo proprietario se risulta impossibile riscuoterla dal venditore. Lo Stato dispone di un diritto reale di garanzia per assicurarsi i propri crediti. Non è necessario esaurire tutte le azioni legali contro il debitore principale prima che l’ufficio fiscale possa rivolgersi al nuovo proprietario; è sufficiente la constatazione che il credito non è esigibile.
Di norma, il venditore è responsabile del pagamento dell’imposta sulle plusvalenze. Egli è tenuto a dichiarare il guadagno realizzato e a versare l’imposta dovuta.
Tuttavia, l’ufficio fiscale può richiedere l’imposta sul guadagno immobiliare al nuovo proprietario se risulta impossibile riscuoterla dal venditore. Lo Stato dispone di un diritto reale di garanzia per assicurarsi i propri crediti. Non è necessario esaurire tutte le azioni legali contro il debitore principale prima che l’ufficio fiscale possa rivolgersi al nuovo proprietario; è sufficiente la constatazione che il credito non è esigibile.
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